Disciplina in tema di parcheggio condominiale

Oltre il 50% delle procedure civili nelle aule di giustizia riguarda il condominio, e nella “classifica” delle liti condominiali in base alle segnalazioni degli associati Anammi (circa 13mila in tutta Italia) la maggior parte riguardano le aree adibite a parcheggio. Ecco le sentenze più rilevanti della Corte di Cassazione e dei tribunali sui box auto.

-Le spese d’uso e manutenzione dello spazio condominiale destinato al parcheggio dei veicoli, devono collocarsi nell’ambito del godimento della cosa comune

Corte di cassazione, sezione II civile, sentenza del 16 gennaio 2014 n. 820:

le spese d’uso e manutenzione di tale spazio condominiale destinato al parcheggio dei veicoli, devono collocarsi nell’ambito del godimento della cosa comune; ne discende che le spese stesse rientrano fra quelle generali, per cui è applicabile il criterio di riparto stabilito dal primo comma dell’art. 1123 c.c. con riferimento al valore della proprietà di ciascun condomino, e non a quello dell’uso differenziato dettato dal secondo comma, che appunto non opera per le spese generali.

-Il parcheggio nel cortile non è di uso esclusivo

Corte di cassazione, sezione II civile, sentenza del 13 dicembre 2013 n. 27940:

La proprietà pro quota dell’immobile non dà automaticamente diritto al parcheggio nel cortile; secondo l’art. 1102 c. 1 c.c., infatti, l’uso della cosa comune da parte di ciascun partecipante non può alterarne la destinazione e non impedire il concorrente uso degli altri.

-Parcheggi, fa fede la concessione edilizia

Corte di cassazione, sezioni Civili Unite, sentenza 13 novembre 2013 n. 25454:

Per individuare l’area destinata a parcheggio, vale l’atto concessorio che vincola il costruttore. E dunque in presenza di un disallineamento tra l’accatastamento e la concessione edilizia prevale quest’ultima.

-La delibera assembleare può impedire ai ciclomotori di parcheggiare nell’area comune

Tribunale Genova, sezione III civile, sentenza 23 novembre 2012 n. 3814

È legittima la delibera condominiale con la quale sia stabilito di inibire ai condomini l’utilizzo della cosa comune ove incompatibile con la destinazione della stessa e quindi con le previsioni dell’art. 1102 c.c. nel caso in cui possa alterare la naturale destinazione dell’area comune

-Parcheggio: possesso ma non servitù

Corte di cassazione, civile, sentenza 6 settembre 2012 n. 15334

Il parcheggio di autovetture su di un’area può costituire legittima manifestazione di un possesso a titolo di proprietà del suolo, ma non anche estrinsecazione di un potere di fatto riconducibile al contenuto di un diritto di servitù

-Nuovi posteggi se c’è «innovazione»

Corte di cassazione, sezione VI civile, ordinanza 4 luglio 2012 n. 11171

Non costituisce innovazione vietata, ai sensi dell’art. 1120 c.c., la destinazione di parte del cortile condominiale a parcheggio di autovetture allorché l’intervento riguardi una parte minima dell’area comune. Pertanto deve trattarsi di sostanziale irrilevanza dell’intervento in relazione alla superficie interessata rispetto a quella condominiale.

-Cortile a uso parcheggio? Basta la maggioranza qualificata

Corte di cassazione, sezione II civile, sentenza 15 giugno 2012, n. 9877

In tema di condominio negli edifici, la delibera assembleare di destinazione del cortile condominiale a parcheggio di autovetture, in quanto disciplina le modalità di uso e di godimento del bene comune, è validamente approvata con la maggioranza qualificata prevista dall’art. 1136, quinto comma, cod. civ., non essendo nel caso di specie necessaria l’unanimità dei consensi

-Nessun acquisto del parcheggio per usucapione

Tribunale Genova, sezione 3 civile, sentenza 14 aprile 2011 n. 1509

È infondata la domanda giudiziale formulata dai condomini al fine di accertare l’acquisto per usucapione della servitù di parcheggio sulla porzione di area di proprietà esclusiva del convenuto, non rientrando, il parcheggio dell’auto, nello schema tipico del diritto di servitù.

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